Emergenza Covid-19: prorogata la validità dei documenti di riconoscimento al 31 agosto
Proroga della validità dei documenti di riconoscimento al 31 agosto 2020 (art. 104) (DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 RECANTE “MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID –19”)
La norma proroga – ad ogni effetto di legge - la validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 agosto 2020.
La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. Va segnalato che la formulazione finale della norma, con l’espressione “ad ogni effetto di legge” è finalizzata a evitare che la proroga potesse ritenersi limitata ai soli fini dell’utilizzabilità del documento come documento di riconoscimento o di identità e non anche per lo svolgimento delle attività che sono consentite in ragione dei documenti de quibus (cisi riferisce in particolare alle patenti di guida e alle patenti nautiche che, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del d.P.R. n. 445/00 sono equiparati ai documenti di identità)