Dall'11 febbraio mascherina all'aperto SOLO in caso di assembramenti

Pubblicato il 10 febbraio 2022 • Sanità

273587134_5161108463919825_380285883038678715_n (1)Con la nuova ordinanza del Ministero della Salute si fissa all'11 febbraio la data a partire dalla quale decade l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Attenzione però che è sempre necessario esserne dotati poichè in caso di assembramenti (anche all'aperto) sarà obbligatorio indossarla per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Di seguito il testo integrale dell'ordinanza dell'8 febbraio 2022.

  1. Fino al 31 marzo 2022 e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.
  2. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all'aperto e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con se' i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.
  3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
    a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
    b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
    c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.
  4. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.
  5. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le disposizioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.
  6. L'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio.


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