Prestazioni a sostegno del reddito (Maternità e Nucleo familiare)

Pubblicato il 15 aprile 2022 • Sociale

ANF - Assegno ai nuclei familiari numerosi con almeno 3 figli minori

È un contributo economico erogato dall’I.N.P.S. e gestito dai Comuni, a sostegno dei nuclei familiari con almeno tre figli minori.
L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è abrogato, dall'art. 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022. Conseguentemente, per l'anno 2022, l'assegno di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio
e febbraio. L’importo è pari in misura intera a 147,90 euro mensili.
L’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. Il diritto decorre dal primo gennaio di ogni anno o comunque dal primo mese in cui si siano raggiunti i requisiti.

Assegno di maternità Anno 2022

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall'INPS ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51.
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal Comune la quota differenziale.
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. Per l’anno 2022 l’importo della prestazione (in misura piena) è pari a 354,73 euro mensili per cinque mensilità, per complessivi 1.773,65 euro.
L’istanza deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.


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